(Pubblicata  nel  suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Definizione dell'attivita'
    1.  Ai fini della presente legge, per attivita' di tassidermia si
intende  l'applicazione,  a scopo scientifico. di studio, didattico o
amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla
conservazione   dell'aspetto   esteriore  delle  spoglie  di  animali
vertebrati   o   di  altri  soggetti  appartenenti  ad  altre  specie
zoologiche,  con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati,
nonche'  al  restauro  di  fauna  gia'  preparata  nel rispetto della
legislazione in materia.