(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Definizione dell'attivita' 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico. di studio, didattico o amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla conservazione dell'aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di altri soggetti appartenenti ad altre specie zoologiche, con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati, nonche' al restauro di fauna gia' preparata nel rispetto della legislazione in materia.